STATUTO dell’ A.S.D. Loanesi
San Francesco di Loano (Sv)______________________
TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE - COLORI SOCIALI
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
ARTICOLO 2 - (SCOPO FONDAMENTALE)
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L'A.S.D. LOANESI S.FRANCESCO ha per suo fondamentale scopo la organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica. Partecipa con formazioni calcistiche che la rappresenta, ai campionati stagionalmente organizzati dalla F.I.G.C. , ai quali ha diritto di iscrizione.
ARTICOLO 3 - (SCOPI SECONDARI)
Non sono esclusi, tra gli scopi della Societa', il promuovere tra i soci la pratica di ogni ramo di sport, sia individuale che collettivo; l'organizzare manifestazioni sportive in genere e non (gare, corse, gite sociali, balli, serate danzanti, lotterie ecc.)
ARTICOLO 4 -(APOLITICITA' DELLA SOCIETA')
I predetti suoi fini, principali e secondari, tal quale la Societa', sono e saranno sempre a carattere apolitico.
ARTICOLO 5 - (SEDE)
L' A.S.D. Loanesi S.Francesco ha sede in Loano ed e' affiliata alla F.I.G.C. della quale riconosce accetta ed applica i regolamenti.
ARTICOLO 6 - (COLORI SOCIALI)
I colori sociali sono Rosso-Bleu. La divisa degli atleti che gareggiano con l'A.S.D. Loanesi S.Francesco e': maglia o casacca a due colori rosso-blue. Calzoncini: blue. Calzettoni: blue.
TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
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ARTICOLO 7 -(SOCI)
Possono diventare soci ed essere "soci" i cittadini Italiani e stranieri. Lo "status" di soci si consegue con il versamento della quota annuale sociale.
ARTICOLO 8 - (QUOTA SOCIALE)
L' ammontare della quota sociale e' fissato, di anno in anno, sempre secondo un criterio di ragionevole entita', all'inizio della campagna tesseramento, dal Consiglio Direttivo in carica.
ARTICOLO 9 - (CAMPAGNA TESSERAMENTI)
La campagna di tesseramento decorre dal nuovo anno sociale subito dopo l'insediamento del C.D.e termina Tre mesi prima dell'esaurimento dell'attivita' agonistica delle formazioni della Societa' impegnate nei vari campionati con date conclusive prefissate nei calendari della F.I.G.C.
ARTICOLO 10 - (TESSERAMENTO BLOCCATO)
I tre mesi di tesseramento bloccato sono necessari per completare l'aggiornamento dell'elenco ufficiale dei soci della Societa' prima dell'assemblea generale ordinaria degli stessi e per evitare da parte di nuovi soci (degli ultimi tre mesi) manovre elettorali dell'ultima ora sempre dannosi alla Societa'.
ARTICOLO 11 - ( CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI SOCI)
Tutti i soci indistintamente sono compresi nelle seguenti tre categorie: soci onorari, soci sostenitori e soci ordinari. I soci onorari sono nominati dal C.D. in carica e non hanno l'obbligo di versare la quota sociale.
ARTICOLO 12 - (PARITA' SOCIALE)
Le sopradescritte categorie e classificazioni non comportano, in linea di massima, alcun criterio di discriminazione fra i soci, ai quali spettano sostanzialmente uguali diritti/doveri.
ARTICOLO 13 - (DIRITTO DI VOTO)
L'esercizio del diritto di voto e' riservato ai soci in regola col versamento annuale della quota sociale, non esclusi i soci onorari.
ARTICOLO 14 - (DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN GENERE)
La Societa', che e' per e dei soci, e' rappresentata e retta da un C.D. che dura in carica due anni sociali. Questo per avere una sua funzionale vitalita' deve, nel minimo, essere almeno cosi' composto: un presidente, un vicepresidente, un segretario, un cassiere, un economo e sette consiglieri. Normalmente, pero', fanno parte del C.D., oltre alle dodici persone di cui sopra, un secondo vicepresidente, ed altri otto consiglieri, i quali ultimi, a discrezione del C.D. o dell' assemblea dei soci possono essere superiori a otto.
ARTICOLO 15 - (DEI COMPONENTI DEL C.D.)
I componenti del C.D. sono eletti dall' assemblea generale dei soci nei primi quindici giorni di ogni biennio, o durante l' anno sociale in occasione di crisi dirigenziali dall' assemblea straordinaria; oppure possono assungere a tale carica secondo le procedure che il presente statuto prevede in seguito. I dirigenti durano in carica due anni sociali e possono essere rieletti. Tutti hanno nel C.D. il diritto di voto, anche il segretario.
ARTICOLO 16 - (ANNO SOCIALE)
Per anno sociale s' intende il periodo che inizia dal quindicesimo giorno dalla conclusione dei campionati di calcio ai quali e' legata l'attivita' sportiva della Societa' fino al corrispondente periodo dell' anno seguente.
ARTICOLO 17 - (INCOMPATIBILITA' FRA CARICHE SOCIALI DI ALTRA ORIGINE)
Non possono far parte del C.D. , persone che ricoprano, presentemente o successivamente, cariche sociali direttive (anche come semplice consigliere) in altra associazione sportiva che svolga uguale attivita'.
ARTICOLO 18 - (DISTRIBUZIONE CARICHE SOCIALI)
I componenti del C.D. durante la prima riunione che ha luogo entro 10 giorni dalla elezione o nomina, si distribuiscono, fra loro, le varie cariche sociali. La suddetta distribuzione si attua con votazione segreta. Per il presidente e' necessario il voto dei due terzi dei componenti del C.D.; per le altre cariche si richiede la maggioranza relativa. In caso di parita' si effettua il cosiddetto "ballottaggio". Assume la presidenza provvisoria della riunione il consigliere che nelle votazioni dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria dei soci ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' tra due consiglieri, la presidenza provvisoria spetta al piu' anziano di essi. Nel caso i componenti del C.D. siano nominati dai Commissari, anziche' eletti dall' assemblea, assume la presidenza provvisoria il piu' anziano (di eta') dei consiglieri stessi. Nel terzo caso di formazione del C.D., che e' contemplato nel presente statuto nel titolo "assemblee sociali" e' il presidente stesso che indice la votazione. Oltre al presidente provvisorio di riunione, i presenti nominano due scrutatori da affiancare al presidente per il disbrigo delle operazioni di voto.
ARTICOLO 19 - (CONSEGNE)
Se non e' stato fatto prima di comune accordo, nella riunione di cui all' articolo precedente e' previsto il passaggio delle consegne dai consiglieri dimissionari (uscenti) ai nuovi eletti o nominati o scelti.
ARTICOLO 20 - (CARICHE SOCIALI)
Sono organi direttivi esterni della Societa' : presidente - presidenza sociale - consiglio direttivo. Sono organi direttivi interni (elencati in ordine sparso e non di importanza): segretario - cassiere - direttore amministrativo - economo - addetto stampa - commissione tecnica - incaricato rapporti con giocatori tesserati - incaricato sorveglianza manutenzione stadio - capo servizio allo stadio per incontri casalinghi. E' facolta' del C.D. assegnare ai componenti lo stesso altre mansioni specifiche, in questo statuto non elencate, sorgenti dalle varie esigenze di casi nuovi da affrontare.
ARTICOLO 21 - (DISTINZIONE FRA ORGANI ESTERNI E INTERNI)
La distinzione tra organi esterni ed interni si fa risalire al diverso rilievo che gli stessi assumono in virtu' della loro posizione statutaria nell'organizzazione sociale. L'organo esterno, con una certa autonomia che gli deriva dall'importanza sostanziale della funzione sue propria, s'impegna e puo' impegnare, sopratutto in riferimento alle relazioni con privati, con altre Societa' o con enti pubblici, la Societa' della quale, in definitiva, determina la volonta'. Al contrario, l' organo interno, impegna e puo' impegnare la Societa' soltanto specificatamente e limitatamente con un preciso mandato ricevuto dal C.D. Fuori da questo campo la volonta' dell'organo interno non e' da considerarsi "voce ufficiale" della Societa'.
ARTICOLO 22 - (IL PRESIDENTE)
Il presidente rappresenta la Societa' a tutti gli effetti, presiede le riunioni settimanali ordinarie del C.D., quelle dell' assemblea straordinaria dei soci, firma, unitamente al segretario, la corrispondenza della Societa' . Vigila e controlla tutti gli organi della Societa' che con lui collabora. In caso di temporanea assenza o impedimento il presidente e' sostituito, in tutto o in parte nelle sue funzioni dal vicepresidente piu' anziano o dal vicepresidente delegato.
ARTICOLO 23 - (PRESIDENZA SOCIALE)
La presidenza sociale e' costituita dal presidente, da due o piu' vicepresidenti e dal segretario. Essa delibera sugli affari urgenti anche in materia di competenza del C.D., alla cui ratifica i provvedimenti devono essere pero' sottoposti nel piu' breve tempo possibile (cioe' alla prima riunione del C.D.) successiva alla deliberazione urgente.
ARTICOLO 24 - (VICEPRESIDENTE)
Il vicepresidente coadiuva il presidente per il buon andamento della Societa' . In assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce in tutte le sue mansioni di cui fa mensione l' articolo 23. Normalmente sono due i vicepresidenti della Societa' ; non e' escluso un maggior numero che il C.D. fissa all' inizio dell' anno sociale.
ARTICOLO 25 - (SEGRETARIO)
Il segretario cura la corrispondenza della Societa', tiene aggiornata la rubrica dei soci, redige i verbali delle riunioni del C.D. e delle diverse assemblee dei soci. Egli custodisce i cartellini o tessere dei giocatori tesserati per la Societa' e tutto il materiale necessario alle operazioni di compravendita degli stessi. Esso ha diritto di voto nel C.D.
ARTICOLO 26 - (SCELTA DEL SEGRETARIO)
Il segretario, che normalmente viene scelto tra i componenti del C.D., puo' essere, talvolta, a discrezione del presidente, di provenienza extra consigliare salvo che non si oppongano a questa iniziativa almeno i due terzi dei consiglieri in carica.
ARTICOLO 27 - (CASSIERE)
Il cassiere, a cui di solito e' affidata la carica di direttore amministrativo, tiene aggiornato il libro cassa, custodisce i fondi speciali e conserva copia degli inventari annuali redatti dall' economo. Cura l' esazione delle quota sociali dai consiglieri che hanno effettuato il tesseramento dei soci e trasmette i nominativi di questi al segretario per l' aggiornamento della rubrica dei soci. Delle somme che ha presso di se e' responsabile verso il C.D. e la Societa' .
ARTICOLO 28 - (CONSIGLIERI)
I consiglieri (cioe' tutti indistintamente i componenti del C.D.) stretti collaboratori del presidente, si interessano e fattivamente operano perche' la Societa' abbia a procedere nel miglior modo possibile durante lo svolgimento di ogni sua attivita' sportiva e ricreativa.
ARTICOLO 29 - (ECONOMO)
L' economo provvede agli acquisti del materiale sportivo accorrente agli atleti ed alle squadre nel loro complesso. Tutte le spese necessarie nel settore di sua competenza non possono essere fatte se non da lui autorizzate. Tiene un libro di carico e scarico ed un registro inventario del materiale in dotazione ai singoli giocatori ed alle squadre. Copia di tale inventario viene dall' economo trasmessa al cassiere per le registrazioni.
ARTICOLO 30 - (DIRETTORE AMMINISTRATIVO)
Il direttore amministrativo, carica normalmente affidata al cassiere, e' il capo dell' amministrazione della Societa'. A lui debbono essere tempestivamente segnalate tutte le operazioni finanziarie della Societa' con i relativi documenti giustificativi. Gli spetta il controllo generale su tutta l' attivita' svolta nei diversi settori dal cassiere e dall' economo.
ARTICOLO 31 - (ADDETTO STAMPA)
L' addetto stampa ha la preciqua funzione di armonizzare i rapporti tra la Societa' e la stampa. Da lui provengono le informazioni ufficiali che il C.D. ritiene di far conoscere al pubblico. Sono di sua esclusiva competenza i cosiddetti (comunicati stampa) dei quali la Societa' si puo' servire per chiarire o precisare situazioni a lei riguardanti di cui allo esterno della Societa' non si e' a perfetta conoscenza.
ARTICOLO 32 - (DIRETTORE SPORTIVO)
Il direttore sportivo cura i rapporti tra la Societa' e gli enti tecnici a livello zonale, provinciale, regionale e nazionale. Cura i rapporti tra la Societa' e gli allenatori. Presiede la commissione tecnica di cui al successivo articolo 33.
ARTICOLO 33 - (COMMISSIONE TECNICA)
La commissione tecnica, composta da uno o piu' direttori sportivi, si interessa esclusivamente dell' attivita' sportiva della Societa'. Formula i programmi sportivi annuali, organizza manifestazioni sportive, le gare, le gite, ecc. Controlla l' operato tecnico dell' allenatore al quale si puo' affiancare nel lavoro di preparazione e da al C.D. relazione di come si procede nel settore di sua competenza.
ARTICOLO 34 - (SETTORE GIOVANILE)
Il settore giovanile sara' gestito da un C.D. autonomo che agira' conseguentemente ai programmi annuali ratificato dal C.D. della Societa'.
ARTICOLO 35 - (ADDETTO SORVEGLIANZA STADIO)
All' incaricato alla sorveglianza per la manutenzione dello stadio spetta il controllo sui lavori di ordinaria amministrazione eseguiti o da eseguire alle attrezzature. E' lui che rilascia "nulla-osta" per l'uso del terreno di gioco ad altre squadre non della Societa', con le quali eventualmente si concordasse l' affitto per l' utilizzazione.
ARTICOLO 36 - (ALTRI INCARICHI)
I consiglieri, con o senza uno specifico incarico, possono essere sollecitati dal C.D. ad interessarsi di affari particolari o nominati a far parte di commissioni speciali straordinarie per casi singolari.
ARTICOLO 37 - (INCARICHI EXTRA CONSIGLIARI)
Anche persone non facenti parte del C.D. possono avere incarichi specifici. Le nomine extra consigliari, di spettanza del C.D., sono pero' limitate nel numero massimo di cinque. E' escluso in tal limite numerico la scelta del segretario, fatta direttamente dal presidente, come previsto dall' articolo 26.
ARTICOLO 38 - (RIUNIONI DEL C.D. ORDINARIE E STRAORDINARIE)
Il C.D. si riunisce normalmente una volta alla settimana ed, eccezionalmente, quando il presidente o la presidenza sociale lo ritengono necessario per la discussione di affari straordinari ed urgenti. La riunione straordinaria puo' essere provocata dai componenti del C.D. (in numero non inferiore al terzo dei consiglieri in carica) che non siano il presidente o i membri della presidenza sociale, per la trattazione di pratiche di un certo rilievo. Dette pratiche devono essere segnalate al presidente o al segretario (e' possibile farlo a voce) da almeno tre consiglieri promotori la procedura urgente.
ARTICOLO 39 - (DISCUSSIONE - VOTO)
Ogni argomento all' ordine del giorno o portato in esame per iniziativa di singoli consiglieri, dopo essere stato oggetto di attenta e serena discussione, puo' e deve, in ogni caso di richiesta di un qualsiasi componente del C.D., essere posto in votazione, per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda dell' importanza della pratica e del parere della maggioranza in seno al C.D. stesso. E' d' obbligo la votazione a scrutinio segreto allorquando si tratta di questioni riguardanti persone. Le pratiche concernenti i tesseramenti (cioe' tesseramenti della societa' di altre associazioni) sono da considerarsi questioni comuni.
ARTICOLO 40 - (PARITA' DI VOTO)
In caso di votazione e di parita' di voti, la sorte della pratica (se approvata o respinta) spetta al presidente.
ARTICOLO 41 - (RIUNIONE VALIDA)
La riunione del C.D. e' valida se ad essa intervengono la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Mancando tale maggioranza la riunione e' valida in seconda convocazione se sono presenti almeno undici consiglieri.
ARTICOLO 42 - (CONSIGLIERE RITENUTO DIMISSIONARIO)
Il Consigliere che per 3 (tre) riunioni consecutive non partecipa alle stesse senza giustificato motivo puo' essere dimissionato dalla carica. Il Segretario, in tal caso, per iscritto da comunicazione all' interessato della decisione adottata, a norma di Statuto, nei suoi confronti dal C.D.
ARTICOLO 43 - (SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO)
Il Consigliere volontariamente dimissionario o ritenuto tale dal C.D. puo' essere sostituito con altra persona dal C.D. stesso. Se per la sostituzione si rende necessaria una votazione (segreta), la maggioranza richiesta e' dei due terzi dei Consiglieri in carica. Tali sostituzioni sono ammesse fino al numero limite di cinque. Il nuovo Consigliere, pure lui dimissionario, puo' essere sostituito. Le predette sostituzioni non sono piu' realizzabili negli ultimi tre mesi del biennio (considerato quanto disposto negli articoli 9 e 10 del presente Statuto).
TITOLO TERZO
ASSEMBLEE SOCIALI
ARTICOLO 44 - (CLASSIFICAZIONE ASSEMBLEE)
Le assemblee generali dei soci sono: Ordinarie e Straordinarie.
ARTICOLO 45 - (ASSEMBLEE ORDINARIE)
L' Assemblea Ordinaria Generale dei Soci ha luogo, normalmente, nei primi quindici giorni dell' anno sociale. In essa si procede all' approvazione del bilancio consuntivo e nel biennio all' elezione diretta ed immediata dei nuovi componenti il C.D., oppure all' elezione dei commissari per la nomina dei nuovi dirigenti (elezione indiretta).
ARTICOLO 46 - (SVOLGIMENTO DELL' ASSEMBLEA)
In apertura di assemblea il presidente da lettura alla relazione morale e sottolinea i momenti piu' significativi dell' attivita' svolta dalla societa' durante il trascorso anno sociale. Successivamente il cassiere procede alla lettura della relazione finanziaria e mette a disposizione dei soci richiedenti i libri contabili. Le sue relazioni sono poste in discussione ed approvazione dei soci. Il segretario redige il verbale dell' assemblea.
ARTICOLO 47 - (CONSIGLIO DIMISSIONARIO)
Ad ogni biennio, portata a termine la procedura di cui all' articolo precedente, il C.D. dell' assemblea, dopo la stesura del verbale (nella sua prima parte) di assemblea, si deve considerare dimissionario.
ARTICOLO 48 - (ELEZIONE PRESIDENTE D'ASSEMBLEA)
Il Presidente dimissionario invita l' assemblea dei soci a procedere alla nomina di un presidente di assemblea e di due scrutatori di seggio.
ARTICOLO 49 - (VOTAZIONI)
Le votazioni di qualsiasi genere che si fanno nell' assemblea generale dei soci possono essere a scrutinio segreto o alzata di mano. Decide, sul da farsi, il presidente in carica al momento della votazione dopo aver sentito il desiderio dei soci. Rimane inteso che la votazione e' obbligatoriamente segreta in caso si debba votare su delicate questioni concernenti persone.
ARTICOLO 50 - (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)
L' assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dal C.D. Essa puo' essere sollecitata anche dai soci. In tal caso la richiesta deve essere firmata da almeno trenta soci con specificato elenco delle pratiche da discutere e deve essere fatta pervenire a mezzo raccomandata postale, al C.D. o personalmente al presidente della societa'.
ARTICOLO 51 - (CONVOCAZIONE E NUMERO LEGALE DI ASSEMBLEA)
Le assemblee sociali sono convocate, con almeno tre giorni di preavviso, con manifesti murali o con avviso personale ad ogni socio. L' assemblea e' valida se ad essa prendono parte la meta' piu' uno dei soci che hanno diritto al voto. In mancanza del numero legale l' assemblea ha luogo in seconda convocazione dopo un' ora del primo controllo sul numero dei soci presenti. L' assemblea in seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero dei presenti.
ARTICOLO 52 - (AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTO)
Nessun socio puo' arbitrariamente intervenire nella discussione ne interrompere la stessa. Spetta al presidente in carica ad autorizzare il socio ad esprimere le sue opinioni nel rispetto del principio democratico.
ARTICOLO 53 - (SOCI INTEMPERANTI)
Il socio o i soci che durante la riunione di assemblea impediscono con schiamazzi od altro il regolare svolgimento della discussione, sono richiamati ad un comportamento piu' corretto ed educato dal presidente. Nel caso non si attengano all' invito ricevuto sono senz' altro allontanati dalla sede della riunione e per direttissima l' assemblea puo' decidere la loro espulsione dalla societa' perche' ritenuti "indesiderati".
ARTICOLO 54 - (SOCIO ESPULSO DALLA SOCIETA')
Il socio viene espulso dalla societa' se per qualunque motivo, valido a giustificare il provvedimento, si rende indegno di parteciparvi. La decisione del C.D. puo' essere comunicata per iscritto all' interessato.
ARTICOLO 55 - (ELEZIONE NUOVO DIRETTIVO)
Per la formazione del nuovo C.D. della societa' sono previste tre procedure, la scelta di una delle quali e' di competenza dell' assemblea generale ordinaria dei soci che opta, seduta stante, per alzata di mano, sul procedimento da seguire ritenuto il piu' idoneo secondo le circostanze a superare la crisi naturale creatasi nella societa' per le previste dimissioni del C.D. fino a poco prima in carica.
ARTICOLO 56 - (PRIMA PROCEDURA: ELEZIONI)
La prima soluzione e' rappresentata dall' elezione diretta da parte dell' assemblea dei nuovi dirigenti. Condizioni fondamentale e' che siano presenti almeno quindici soci e che gli stessi accettino la loro eventuale elezione nel C.D.
ARTICOLO 57 - (SECONDA PROCEDURE: NOMINA DA PARTE DEI COMMISSARI)
In caso contrario alla previsione che riporta il precedente articolo e in tutte le altre soluzioni possibili, l' assemblea generale dei soci (assemblea ordinaria) da mandato a tre o cinque persone che accettino la nomina di commissari, di formare il nuovo C.D. entro quindici giorni dall' accettazione della carica provvisoria. Il Commissario infatti non ha l' obbligo di far parte del nuovo C.D.
ARTICOLO 58 - (INFRUTTUOSA OPERA DEI COMMISSARI)
La positiva conclusione del procedimento previsto dall' articolo precedente da alla societa' il suo nuovo C.D. per il biennio in corso; se invece i commissari non riescono a trovare almeno undici persone che accettino di far parte del C.D. gli stessi riconvocano l' assemblea (straordinaria) generale dei soci perche' sia essa a prendere le decisioni del caso.
ARTICOLO 59 - (TERZO PROCEDIMENTO: NOMINA DA PARTE DEL PRESIDENTE AUTORIZZATO DALL' ASSEMBLEA)
Il terzo procedimento prevede l' elezione diretta da parte dell' assemblea generale dei soci del solo nuovo presidente, al quale si permette di scegliersi i collaboratori nel numero legale minimo. In tal caso la maggioranza richiesta per l'autorizzazione al presidente e' dei due terzi dei soci presenti in assemblea.
ARTICOLO 60 - (ELEZIONE REVISORI)
Per il controllo e la sorveglianza delle pratiche finanziarie, l' assemblea dei soci puo' eleggere, o i commissari possono nominare, o il presidente scegliersi due o tre persone denominate: Revisori.
ARTICOLO 61 - (COMPITI DEI REVISORI)
I Revisori hanno durante l' anno sociale la possibilita' di esaminare e controllare il libro cassa e tutte le pratiche finanziarie. Possono, almeno una volta ogni due mesi, presenziare al C.D. Spetta a loro decidere quando intervenire alle riunioni del C.D., al quale sono obbligati a dare un preavviso della loro presenza di almeno dieci giorni.
ARTICOLO 62 - (SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA')
Se il numero dei soci risulta inferiore a VENTI, la societa' viene sciolta. Il provvedimento di scioglimento e' preso dall' assemblea generale straordinaria dei soci, a tale unico scopo, convocata.
ARTICOLO 63 - (DESTINAZIONE PATRIMONIO SOCIALE)
In caso di scioglimento della societa' , le somme di cui la stessa dispone sono devolute a Enti locali di beneficenza. Il patrimonio sociale (medaglie, coppe, targhe, Confaloni, bandiera sociale, statuto ecc.) e' consegnata al Sindaco della citta' di Loano per la conservazione.
ARTICOLO 64 - (FORMA STATUTO)
Il presente statuto e' suddiviso in tre titoli complessivi 64 (sessantaquattro) articoli. Sei articoli nel primo titolo: trentasette nel secondo; ventuno nel terzo. Ogni foglio e' firmato dal presidente e dal segretario e da due consiglieri in carica (non e' indispensabile siano sempre gli stessi consiglieri a firmare). L' originale di Statuto e' custodito dal presidente o da un suo delegato facente parte del C.D. Ogni modifica o variazione apportata al presente atto e' nulla. Solo l' assemblea generale straordinaria dei soci, all' uopo convocata, puo' procedere al riesame di questo testo.
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